È una vera tutela?

Lia Valetti

Non si può nascondere che dietro alle finalità nobili delle leggi poste a tutela della privacy – il rispetto della dignità umana, la non discriminazione, il mantenimento della sicurezza e molte altre – se ne nascondano di meno nobili.

La tutela della privacy è un argomento che compare e scompare dalla lista dei cosiddetti hot terms del dibattito politico e culturale. Come spesso succede in questi casi, attorno al tema si è creata una nuvola di svariate informazioni che rende più difficoltosa la comprensione del nocciolo della questione.
Per “privacy” si intende il diritto alla riservatezza della propria vita privata. In altre parole, un diritto all’intimità. Si potrebbe, metaforicamente, pensare all’insieme delle leggi sulla tutela della privacy come ad una linea sottile che divide la vita sociale dalla vita del singolo. Non a caso, la normativa americana trova nella privacy “the right to be let alone”. Per estensione, il termine ha iniziato a fare riferimento ad un diritto individuale a che le informazioni riguardanti la propria persona (i propri dati) siano utilizzati solo in caso di necessità e solo dopo l’espresso consenso della persona interessata, la quale deve essere informata e garantita della custodia e del trattamento di tali dati. Questa seconda accezione riflette meglio la formula utilizzata nei Paesi di common law, nei quali si parla di habeas data.
Sarebbe legittimo chiedersi perché mai le persone dovrebbero preoccuparsi di allontanare dagli occhi altrui la propria vita e nascondere informazioni su se stesse. Hanno forse qualcosa da nascondere? In realtà, il discorso non è così semplicistico e rimanda a riflessioni storiche e filosofiche: in primo luogo, l’evoluzione della classe borghese e, di conseguenza, l’individualismo.
Una volta conquistata la solidità economica, la borghesia iniziò a desiderare un posto nella società accanto a clero e nobiltà, chiedendo l’abolizione dei privilegi e dei diritti feudali di questi ultimi e rivendicando il potere politico. La storia della borghesia non avrebbe potuto avere luogo senza la logica individualista, che vede nell’individuo un valore superiore ed antecedente ai suoi rapporti interpersonali. Rodotà nota che “la possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della borghesia rispetto alle altre classi e la forte componente individualistica fa sì che quella operazione si traduca, poi, anche in uno strumento di isolamento del borghese all’interno della sua stessa classe” . La borghesia si isola, quindi, dalla società per potersi affermare come classe sociale e il bourgeois si isola dalla borghesia stessa per poter affermare la propria personalità individuale. In questo senso, la tutela della privacy risponde all’esigenza di crearsi uno spazio individuale, personale, sicuro e protetto, in contrapposizione con la piazza e la strada, costantemente pervase da minacce quotidiane. Con il tempo, questo aspetto ha trovato il suo fondamento nel rispetto della dignità umana: la società costringe l’uomo al rispetto di regole le quali, per quanto giuste siano, sono necessariamente sentite come dei limiti esterni. Se, quindi, un individuo non si sente libero di poter esprimere sé stesso nemmeno nel suo spazio, la sua dignità ne risulterà lesa.
Un’altra motivazione che ha portato alla nascita di norme a tutela della privacy è molto lontana dal voler evitare la conoscenza pubblica di informazioni personali, ma risiede nell’intenzione di impedire la discriminazione e la stigmatizzazione per l’appartenenza ad un’organizzazione o un’associazione o per religione, orientamento sessuale, professione. Si può ora ben capire come la tutela della privacy sia formata da varie facce che costituiscono ognuna uno specifico diritto più ampio: il diritto alla dignità umana inviolabile, il diritto alla non discriminazione, il diritto alla libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza, la libertà d’opinione. Tali diritti trovano ognuno il proprio posto all’interno della Costituzione, ma anche in altri strumenti. Testimonianza di questo è l’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori, che impedisce al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore.
Allargando un po’ il focus giuridico, la normativa italiana di riferimento per quanto riguarda la tutela della privacy è il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (o Testo Unico sulla Privacy) il cui articolo 1 recita che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Ben più interessante l’articolo 2, c.1, che riconosce come finalità principale della legge la garanzia che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.” Bisogna, però, porre attenzione a non farsi ingannare: insieme alle leggi che l’hanno integrata e modificata, questa è la legge generale, ma spesso si accettano condizioni al trattamento dei propri dati personali che non hanno affatto intenzione di tutelarli. Quanti leggono, ogni volta in cui divulgano i propri dati per svariati motivi su qualche foglio burocratico, o su Internet, quella cinquantina di righe a pié di pagina in cui si spiegano le modalità con cui verranno trattati il proprio nome, la propria età, la via in cui si abita?
I dati personali si distinguono in: identificativi (atti ad individuare l’identità di una persona fisica o giuridica), sensibili (riguardanti orientamento religioso, politico, sessuale…) e giudiziari (in materia di casellario giudiziario) e possono trovarsi in una molteplicità di luoghi differenti: anagrafi, archivi ospedalieri, scolastici, giudiziari, bancari, catasti, ma, soprattutto, in Internet. Proprio su quest’ultimo strumento è necessario soffermarsi maggiormente: forum, blog e social network sono, infatti, dei contenitori illimitati di dati personali, il cui trattamento non appare sempre così trasparente. Un articolo del Wall Street Journal denunciava, ad esempio, come Facebook avesse trasmesso ad aziende pubblicitarie l’identità degli utenti senza che questi ne fossero consapevoli, dato che avevano accettato la normativa sulla privacy proposta dallo stesso social network in cui veniva annoverata anche tale operazione.
Qui inizia ad essere ravvisabile una delle tante contraddizioni che il tema “tutela della privacy” nasconde: da una parte, il bisogno di sentirsi tutelati nei propri dati personali, dall’altra, quello di non rimanere soli, di farsi conoscere, di vivere il proprio “quarto d’ora di popolarità”. Ecco, in questo modo, spiegato il grande successo di programmi come “Il Grande Fratello”, di cui si può dire che conceda di tutto ai suoi partecipanti, ma non di godere della propria privacy. A volte si ha l’impressione che il nucleo su cui fanno perno tali programmi sia una vera e propria ossessione per il comportamento di persone che potrebbero essere vicini di casa, con cui si è perfettamente identificabili. A questo punto, la domanda è: perché? L’ossessione per la vita dei personaggi famosi è scontata: gli attori di successo, le star suscitano invidia, ammirazione. Sapere, quindi, ciò che fanno nella vita privata è il primo passo per cercare di emularli nelle loro imprese, per sentirsi più vicini a loro. Ma dove nasce l’ossessione per ciò che fanno dei ragazzi che dovrebbero aver raggiunto l’età adulta, che svolgono professioni ordinarie o sono studenti, di media cultura, di ambizioni quasi esclusivamente legate alla notorietà televisiva? Probabilmente, proprio il fatto che si tratti di ragazzi come tante migliaia di altri suscita una curiosità morbosa per il loro modo di comportarsi. Si tratta di un modo per confrontare i propri modi di fare e, magari, trovarne una conferma. Fatto sta che nessuno sembra sentire il bisogno di sostenere che anche questi ragazzi avrebbero diritto alla loro privacy, per lo meno alla toilette.
La tecnologia ha sicuramente cambiato il modo di affrontare il tema della privacy ed i nuovi sistemi di comunicazione appaiono in netto conflitto con la tutela dei dati personali: ad esempio, i cellulari permettono di rintracciare una persona anche senza chiamarla. Non solo. La tecnologia ha inciso soprattutto per quanto riguarda i nuovi sistemi per garantire la sicurezza pubblica: quasi tutti i negozi sono dotati di telecamere di sorveglianza a circuito chiuso, sulla maggior parte degli angoli di tutte le città, dai piccoli comuni alle grandi metropoli, sono installate telecamere più o meno nascoste o camuffate da lampioni. La sicurezza è diventata, soprattutto dopo l’11 settembre, la principale preoccupazione per l’incolumità dei propri cittadini. Di conseguenza, la riduzione delle garanzie di riservatezza si è resa necessaria per motivi di trasparenza. D’altra parte, è risaputo che le dichiarazioni dei diritti sono seguite dalla limitazione agli stessi per motivi di ordine pubblico o sicurezza e nemmeno la Dichiarazione Universale dei diritti umani ne è immune: all’art.29, c.2 si legge che “nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale (…)”. Il diritto alla privacy, quindi, sussiste, ma può essere derogato per il bene di tutti. Inoltre, il Garante per la protezione della privacy, autorità indipendente istituita dal D. Lgs. n. 196 che assicura il corretto trattamento dei dati ed il rispetto dei diritti fondamentali delle persone in tutti i settori, pubblici e privati, ha adottato due provvedimenti (29 novembre 2000 e 29 aprile 2004) in seguito ai quali la legittimità della videosorveglianza è sottoposta ai criteri di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. La videosorveglianza deve essere manifesta grazie ad appositi cartelli informativi, ma è consentita anche senza necessità del consenso, qualora sia effettuata per tutelare persone o beni.
Non si può nascondere che dietro alle finalità nobili delle leggi poste a tutela della privacy – il rispetto della dignità umana, la non discriminazione, il mantenimento della sicurezza e molte altre come, ad esempio, lo sforzo di mantenere un legame con tutte le informazioni su sé stessi contenute in rete o in archivi informatici, il cosiddetto corpo elettronico – se ne nascondano di meno nobili. Spesso, chi ha più necessità di tenere sotto ossessivo controllo i dati che lo riguardano è anche chi beneficia del fatto che questi siano segreti. Chi sa di essere in regola con la finanza, perché dovrebbe lamentarsi del fatto che le dichiarazioni dei redditi siano pubbliche? Si potrebbe rispondere che una delle motivazioni sia il rispetto della dignità umana: i più ricchi direbbero di non voler mettere in imbarazzo i più poveri e i più poveri di non volersi sentire umiliati nei confronti dei più ricchi. In realtà, già nella vita di tutti i giorni ognuno si mette la propria dichiarazione dei redditi addosso, nel modo di vestire, di mangiare, di muoversi. La dichiarazione dei redditi non dovrebbe essere altro che uno strumento idoneo a far sì che tutti paghino proporzionalmente a ciò che guadagnano. Se qualcuno è a ciò contrario, si trova in contrasto con l’idea politica di proporzionalità e non si trova a favore di un’idea sociale di tutela della privacy, nata, come già detto, per tutelare la proprietà privata in modo da poter affermare la propria personalità in uno spazio riservato e non subire discriminazioni. Così anche per quanto riguarda le intercettazioni: la cattiva informazione, talvolta, ha portato a pensare che la riservatezza di chiunque possa essere violata. In realtà, l’intercettazione è consentita dal codice di procedura penale solo nel caso in cui sussistano gravi indizi per determinati tipi di reato e sia ritenuta necessaria per la scoperta di nuove prove. Chi sa di non aver commesso alcun reato può già sentirsi tutelato dagli articoli della Costituzione che sanciscono l’inviolabilità del domicilio (art.14), la segretezza delle comunicazioni (art.15), il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art.21).
Bisogna, dunque, considerare la tutela della privacy come un argomento poliedrico, che dietro a lati positivi e facilmente interpretabili può celarne anche di meno chiari, a vantaggio non di chi si impegna a far sì che la propria sfera personale non venga lesa o sfruttata a piacimento per interessi altrui, ma anche di chi possiede buoni motivi perché la pubblica autorità o chi di competenza non venga a conoscenza di dati che lo riguardano. La normativa italiana sul tema è vasta, ma con i mezzi moderni è anche facilmente individuabile. È risaputo, però, che quasi sempre la legge è suscettibile di deroga. Occorre, quindi, fare attenzione prima di barrare la casellina “accetto la normativa sulla privacy” ed averla letta almeno nelle parti più significative. Una buona idea sarebbe quella di rendere più leggibile l’informativa con dei piccoli correttivi, per lo meno visivi: un elenco puntato e qualche parola in grassetto potrebbero aiutare ad essere più consapevoli dei propri diritti e meno diffidenti nei confronti di chi vuole avere a che fare con i nostri dati.

Lia Valetti
Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

Tags:

Rispondi