Garantire la trasparenza!

Raffaele Lauro

L’obiettivo è quello di dotarsi di norme più stringenti in termini di antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo.

L’aggravarsi della situazione del gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto livelli allarmanti. Il CNR ha confermato, con dati inconfutabili, la drammaticità di questa situazione: quattro Italiani su dieci sono dediti al gioco direttamente o indirettamente, per un totale di 17 milioni di persone coinvolte. Secondo questa ricerca, il giocatore tipo è maschio, è in possesso di licenza media inferiore, beve alcolici e fuma. Ma la categoria più a rischio è quella dei giovani, i quali abusano anche di farmaci, come i tranquillanti. Il 42% della popolazione, campionata nelle fasce di età 15-24 e 25-64, ha giocato somme di denaro almeno una volta nel corso degli ultimi 12 mesi. Il gioco d’azzardo è divenuto quindi una sorta di epidemia sociale che condiziona i già magri bilanci di molte famiglie italiane. Va considerata, inoltre, anche la denuncia presentata dall’associazione “Libera” di Don Luigi Ciotti: in essa viene indicato il numero dei clan mafiosi che si spartiscono, sul territorio nazionale, la torta del gioco, confermando le conclusioni della commissione antimafia, la quale ha dimostrato la continuità criminale tra il gioco cosiddetto lecito e quello illecito. Grazie alla convergenza di tutti i gruppi di maggioranza ed opposizione, la commissione antimafia aveva approvato all’unanimità le due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito e sui profili del riciclaggio connessi al gioco. In seguito, solo il Senato ha approvato all’unanimità le relazioni della commissione. Nel corso del relativo dibattito parlamentare, i rappresentanti dei gruppi hanno chiesto l’immediata calendarizzazione dei disegni di legge sulle misure urgenti per la tutela dei giovani, per il divieto di pubblicità ingannevole e per il contrasto al riciclaggio del denaro sporco nelle scommesse, indicati nelle relazioni (A.S. 2484 Li Gotti; A.S. 2714 Lauro), nonché del disegno di legge presentato dal sen. De Sena (A.S. 2909). Sulla base degli appelli di molti senatori, e di una dichiarazione d’urgenza sostenuta anch’essa all’unanimità, questi disegni di legge sono stati finalmente calendarizzati e attendono ora di essere approvati dal primo ramo del Parlamento. L’obiettivo è quello di dotarsi di norme più stringenti in termini di antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo. Viene disciplinato l’utilizzo del personale dipendente dell’AAMS e delle forze di polizia ai fini dell’acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione delle norme sul gioco pubblico; il decreto legislativo 504/1998 viene integrato con una norma posta a garanzia delle entrate erariali a titolo di imposta unica sui giochi, prevedendo una responsabilità solidale in capo a rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone; viene introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 200.000 euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuino o promuovano in Italia campagne informative e di pubblicità a favore di soggetti esteri che raccolgano gioco in Italia e per coloro i quali realizzino attività di gioco sul territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati da AAMS; viene varata, infine, una sanzione pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia.

Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati, lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco. Si rende ancor più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 110, comma 9, del TULPS, in tema di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisca la disponibilità sul mercato o consenta l’accesso ai giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS. Si afferma un principio di valenza generale, secondo il quale, le società che operano nel settore dei giochi, per l’ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l’identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. A tal fine, l’articolo prevede l’obbligo per le società fiduciarie ed i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. L’obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l’obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5% del relativo patrimonio. L’obbligo in esame si pone anche quale adempimento strumentale per le finalità indicate dall’art. 24, commi 24 e 25 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale presuppone la necessità di conoscere le persone fisiche che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale sociale delle società concessionarie di ammontare superiore al 2%. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l’identità del soggetto mandante. Inoltre, allo scopo di adeguare le concessioni già in corso, la disposizione concede novanta giorni di tempo per fornire, a richiesta dell’AAMS, l’elenco dei soci che detengano partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi.

Altre norme sono finalizzate ad evitare la fittizia intestazione o esterovestizione di soggetti che operano in Italia nel settore dei giochi, prevedendo, a pena della revoca della concessione, che le società nazionali concessionarie di giochi debbano dimostrare l’effettività dei rapporti commerciali con società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi regimi fiscali privilegiati. Si colma una lacuna normativa concernente le modalità per l’effettuazione dei controlli di polizia e di natura economica e finanziaria nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero. A tal proposito, la disposizione sancisce che questi controlli siano eseguiti tramite gli ordinari canali di polizia (ad esempio, Interpol) e diplomatici, mentre, per quanto concerne i requisiti di natura economica e finanziaria, in mancanza della possibilità di avvalersi dei predetti canali di polizia e diplomatici, l’AAMS può fare ricorso a società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica. Si amplia la tutela antimafia, intervenendo sull’art. 3-bis del D.P.R. n. 252 del 1998. Si integrano le modifiche apportate dal comma 25 dell’art. 24 del D. L. n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, e si ampliano le fattispecie penali che precludono l’accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse, includendo, in particolare, i reati di frode fiscale ed i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio.

La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni. In particolare, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa nell’ambito delle società operanti nel settore dei giochi, si dispone che gli accertamenti antimafia debbano essere estesi anche ai familiari dei rappresentanti legali, dei componenti del consiglio di amministrazione, dei soci qualificati (partecipazione superiore al 2% del capitale) e che la preclusione alla partecipazione alle gare nel settore dei giochi, già prevista nel caso in cui il soggetto il cui socio qualificato o il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per uno dei delitti previsti dalla norma, così come modificata dalla legge in argomento. La disposizione si applica anche nel caso in cui tali reati siano stati commessi o contestati ai familiari dei predetti soggetti. Si colma, integrando l’art. 1, comma 78, lett. a), della legge n. 220/2010, una lacuna normativa, prevedendo che non possano partecipare alle gare pubbliche in materia di giochi i soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ancorché situati nello “Spazio economico europeo”.

Al fine di realizzare parità di trattamento, si stabilisce il principio che i requisiti e gli obblighi previsti dalla legge 220/2010 in materia di concessioni dei giochi pubblici si applichino anche alle concessioni per i giochi on-line, così come quelli introdotti dal D. L. n. 98/2011 operano per entrambi i comparti (giochi su rete fisica e giochi su rete on-line). A questo proposito, si prevede l’obbligo per i concessionari di integrare le convenzioni di concessione, al fine di recepire le previsioni recate dalle citate disposizioni di legge, oltre a quelle introdotte dal presente provvedimento. Si razionalizza l’attività dell’AAMS, prevedendo la costituzione di apposite commissioni di esperti, composte da giudici, dirigenti della Pubblica Amministrazione, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per una duplice attività: da un lato, per la predisposizione dei documenti di gara finalizzati alle selezioni in materia di giochi pubblici; dall’altro, per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco ed in relazione alle caratteristiche del concessionario. Ai fini di cui sopra, a tutela del principio di trasparenza, si prevede anche l’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un apposito albo in cui siano iscritti i soggetti abilitati e che saranno scelti in base a determinati criteri. Si stabiliscono le sanzioni penali in materia di scommesse. Al fine di rendere ancora più dure le sanzioni in caso di evasione, si introduce la sanzione penale da uno a tre anni a carico di soggetti che evadano o, comunque, sottraggano quote rilevanti di imposta nel settore dei giochi pubblici, quantificate in almeno 50.000 euro annui. Si stabiliscono, infine, i requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di gioco.

Raffaele Lauro
Senatore, Membro della Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Rispondi