Chi sbaglia paga

Aldo Morgigni

In un’epoca in cui si parla tanto di “caste”, la magistratura è, a torto, ritenuta una di esse proprio perché all’opinione pubblica viene fatto credere che i giudici siano “immuni da responsabilità”. Questo è falso.

Partiamo dal principio posto alla base di tutto: “Chi sbaglia paga, quindi i magistrati devono rispondere dei loro errori”.

Questo semplice concetto costituisce il cavallo di battaglia delle forze politiche che, con maggioranza trasversale, poche settimane fa hanno approvato (per ora solo alla Camera) una riforma della legge che regola la responsabilità civile dei magistrati, attraverso il cosiddetto “Emendamento Pini” (dal nome del proponente), passato con 264 voti contro 211.

Secondo quanto traspare dai lavori parlamentari, l’emendamento si fonda su un sillogismo apparentemente ineccepibile e quasi disarmante nella sua linearità:
– molte decisioni giudiziarie sono “sbagliate”;
– i magistrati sbagliano troppo spesso;
– le vittime di questi errori non fruiscono mai di una giusta riparazione;
– i magistrati devono risarcire le vittime dei loro errori.

Giusto, giustissimo. Certo, discutere di giustizia partendo da questa premessa è come studiare la medicina partendo dal presupposto che gli esseri umani hanno il corpo perché così possono ammalarsi. Insomma, anziché analizzare una condizione fisiologica (la salute) e poi individuarne la patologia (le malattie), si dà per scontato che i malati siano la regola ed i sani l’eccezione. Nel nostro caso, che l’ingiustizia sia la regola e la giustizia un’eccezione. Va bene, partiamo da questa prospettiva “patologica”.

La questione non è però così semplice come sembra. Nel diritto, in fondo, è sempre così. Non è chiaro, innanzitutto, il presupposto del sillogismo “i magistrati spesso sbagliano”. Che significa? Chi decide se un magistrato sbaglia? La risposta è semplice: altri magistrati. E chi decide se anche questi, a loro volta, sbagliano? Altri magistrati. E così via.
Non si può andare avanti all’infinito, perciò, dopo la Corte d’Appello, esiste la Corte Suprema, in Italia, la Cassazione. Il “giudizio finale” non è quindi frutto di una sua intrinseca “giustizia”, ma della necessità di mettere la parola fine alle controversie. In sostanza, è “giusto” non tanto perché è “migliore in sé”, ma perché viene “dopo”. Proprio perché non si tratta di una decisione giusta in sé e per sé, ma di una decisione definitiva, è previsto che possa essere “rivista” anche una sentenza della Cassazione, attraverso due speciali mezzi di impugnazione: la revisione nel processo penale e la revocazione nel processo civile.

Questo sistema di impugnazioni serve proprio perché si è consapevoli della fallibilità delle decisioni umane. Nella Costituzione, la parola “errore” appare solo con riferimento alle decisioni giudiziarie ed obbliga il legislatore a predisporre appositi rimedi per la riparazione. Il codice di procedura penale, ad esempio, prevede la riparazione dell’ingiusta detenzione o di un errore giudiziario “a spese dello Stato”. Si, “a spese dello Stato”, non del giudice, perché il giudice è un organo dello Stato. Anzi, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, il giudice “è” lo Stato.

Riassumendo, quindi, nel settore giudiziario la regola è che le decisioni dei giudici, fisiologicamente, cioè normalmente, possano essere impugnate in due ulteriori gradi di giudizio. Se la decisione del primo giudice, per esempio il Tribunale, viene riformata dalla Corte d’Appello, ciò non implica automaticamente che il Tribunale abbia “sbagliato” e la Corte d’Appello abbia deciso “bene” poiché la Corte di Cassazione potrebbe annullare la decisione della Corte d’Appello. Inoltre, nemmeno in quest’ultimo caso potremmo dire che la Corte d’Appello “automaticamente” ha sbagliato, poiché la stessa sentenza della Cassazione potrebbe essere oggetto di una correzione per errore di fatto o di revisione o di revocazione.

In sostanza, poiché nessuno è detentore della verità assoluta, lo Stato predispone una serie di mezzi e rimedi che possano condurre all’accertamento dei fatti secondo un criterio di ragionevolezza tale da superare ogni dubbio. Storicamente, gli uomini sono consapevoli da secoli dell’impossibilità di raggiungere la verità assoluta nei giudizi. In fondo, la stessa Bibbia ci tramanda la domanda (senza risposta) di Pilato a Gesù: “Cos’è la verità?”.

Lo Stato, quindi, prevede i mezzi per rivedere le decisioni e riparare gli errori anche con compensazioni economiche dei danni subiti. E il giudice? Gode di qualche immunità?
In un’epoca in cui si parla tanto di “caste”, la magistratura è, a torto, ritenuta una di esse proprio perché all’opinione pubblica viene fatto credere che i giudici siano “immuni da responsabilità”. Questo è falso.

Si deve subito precisare che, nei casi in cui la sentenza sia frutto di un reato, come, ad esempio, il falso o la corruzione, ciascun giudice risponde personalmente in sede penale, come ogni altro cittadino, ed in sede civile è tenuto a risarcire personalmente, direttamente ed illimitatamente il danno. Inoltre, per i casi di grave negligenza, opera una responsabilità disciplinare molto ampia, la quale può comportare sanzioni che arrivano fino alla destituzione. Non esiste, quindi, nessuna immunità.

È vero che i magistrati vedono attualmente limitata la responsabilità civile ai soli casi di “colpa grave”, ma non si tratta affatto di un “privilegio”. Si tratta, piuttosto, dell’applicazione – per elementari ragioni di uguaglianza – della medesima regola comune a tutte le professioni intellettuali che implicano la soluzione di problemi di speciale difficoltà. Anche medici, ingegneri, avvocati ed altri professionisti vedono la loro responsabilità limitata alla “colpa grave”, proprio in ragione della difficoltà delle opere che compiono.

Rispetto a questi professionisti, poi, la “colpa grave” del magistrato non può essere certo identificata con la sua stessa attività, cioè l’interpretazione della legge o la valutazione delle prove. È la legge stessa ad esimerlo da responsabilità in questi casi, poiché, inevitabilmente, con questa sua ordinaria azione interpretativa, il magistrato deve dare ragione ad una parte e torto all’altra. Se si consentisse alle parti di chiedere di essere risarcite in sede civile perché, a loro parere, la legge andava interpretata diversamente o i fatti andavano valutati in modo differente, praticamente ogni processo ne genererebbe uno contro il giudice che lo ha deciso e così via, all’infinito. Ciascun giudice – se perdesse una causa di questo tipo – potrebbe fare causa al giudice che gli ha dato torto e via di seguito, in uno scenario, fortunatamente, surreale. Almeno per ora.

Al fine di evitare che chiunque si “sbarazzi” del giudice facendogli causa ed obbligandolo ad astenersi, è inoltre previsto che si debba fare causa allo Stato (e non “direttamente” al giudice), come avviene in moltissimi altri casi (ad esempio, per gli insegnanti). Lo Stato, in queste ipotesi, se viene condannato a risarcire, potrà poi rivalersi sul giudice in un separato giudizio, appunto “di rivalsa”, nel quale – sul modello di quanto già avviene per tutti i pubblici dipendenti nel giudizio di danno erariale – l’importo della rivalsa è soggetto ad un limite massimo, pari ad un terzo di un anno di stipendio.
Gli effetti di tale rivalsa, peraltro, possono essere sostanzialmente annullati con la stipula di un’assicurazione professionale (i cui costi sono sostenuti dal giudice) come avviene per altri professionisti.

In sostanza, quindi, i magistrati sono responsabili in sede penale, disciplinare e civile come tutti gli altri professionisti, con alcune delimitazioni connaturate alla funzione che svolgono: la responsabilità solo per colpa grave, il divieto di agire direttamente contro il giudice ed il limite del risarcimento. Queste limitazioni, come abbiamo visto, sono del tutto analoghe a quelle previste per altre categorie di professionisti o pubblici dipendenti e sono comunque “scaricabili”, quanto ai costi, con la semplice stipula di un’assicurazione (dal premio, per ora, alquanto contenuto).

Ma, allora, quali sono le ragioni dell’acceso dibattito politico, visto che la responsabilità civile del magistrato (perché di questo si discute in Parlamento) è disciplinata in modo molto simile alle norme generali in materia di responsabilità professionale?

La volontà politica dichiarata è quella di prevedere la responsabilità civile “diretta” del magistrato ed estendere la responsabilità civile anche ai casi di “colpa lieve” e, soprattutto, alle ipotesi di interpretazione di norme effettuata in modo difforme da taluni parametri “europei”. La conseguenza della norma approvata da un ramo del Parlamento è, quindi, che chiunque potrà fare direttamente causa al giudice del suo processo, anche in corso di giudizio, e potrà farlo anche solo per “denunciare” un’interpretazione delle norme a lui sgradita.

Tralasciamo la possibilità che una tale volontà politica sia giustificata dalla volontà di “regolare i conti” con i magistrati per l’opera di lotta alla corruzione politico – amministrativa. Domandiamoci, invece: se un’ipotesi del genere si realizzasse, cosa accadrebbe?

In primo luogo, si accentuerebbero le differenze. Promuovere una causa civile costa molto: i ricchi e le grandi multinazionali ne deriverebbero, quindi, estrema facilità a liberarsi di un giudice sgradito trascinandolo in una causa civile complessa e costringendolo ad astenersi. I poveracci, e anche le persone solamente “normali”, non avrebbero la possibilità di instaurare un tale giudizio in alcun caso, nemmeno quando la condotta del giudice fosse – per assurdo – palesemente parziale proprio per il timore dell’azione civile proposta dall’altra parte, ricca e potente. L’impossibilità di un’azione diretta al giudice, perciò, deriva dalla necessità di tutelare la terzietà del magistrato di fronte alle parti e di garantire la loro eguaglianza in giudizio.

In secondo luogo, i processi non si definirebbero mai: sarebbe sufficiente fare causa ai giudici chiamati a decidere del giudizio civile contro il primo giudice, poi a quelli chiamati a decidere sulla responsabilità del secondo giudice, e così via, per evitare qualsiasi sentenza o per ritardarla all’infinito. Ancora una volta, i costi elevatissimi di un’azione del genere potrebbero essere sostenuti solo da individui ricchi e potenti o da grandi multinazionali.

In terzo luogo, dove condurrebbe la colpa lieve, anche per l’erronea (o sgradita?) interpretazione del diritto? Semplice: invece di impugnare la decisione apparentemente “erronea in diritto”, le parti, per ottenerne una modifica, farebbero causa al giudice. Intendiamoci, questo modello di impugnazione non è nuovo o “moderno”, tutt’altro: nel medioevo feudale era frequente che si contestassero le sentenze sfidando a duello il giudice che le aveva emesse, piuttosto che rivolgendosi all’autorità superiore. Anzi, secondo alcuni autori, l’uso del termine “impugnare” è riferibile sia alla sentenza, sia alla spada proprio per questa ragione. Ora, a parte la singolarità di una linea politica che rivendica come innovazione la previsione di un antico rimedio cavalleresco, è evidente che, per dirla con Cesare Beccaria, le cause sarebbero vinte dai “robusti scellerati” piuttosto che dai “deboli innocenti”. Si aggraverebbe, così, la disparità già introdotta dall’azione diretta contro il giudice nel senso che – ancora una volta – solo chi avesse tempo e mezzi economici potrebbe contestare l’interpretazione sgradita con una causa al giudice invece che con un appello, paralizzando così il giudizio in corso.

Torniamo, infine, all’inizio: “quid est veritas”? Chi stabilisce quale sia l’interpretazione corretta del diritto? Un giudice. Ma chi stabilisce se “questo” giudice abbia interpretato correttamente il diritto? Un altro giudice. E così via, all’infinito. Come abbiamo visto, per questo motivo è stata inventata la “Corte Suprema”, quella dove, appunto, finiscono le cause. La possibilità di fare causa a ciascun giudice personalmente perché non ha fornito l’interpretazione “giusta” (cioè, dal suo punto di vista, quella che avrebbe fatto vincere la causa a chi l’ha persa) apre la via al simpatico e surreale scenario della “causa infinita”.

Riassumendo: siamo sicuri che sia giusto (e possibile) che vi siano, in futuro, “cause infinite” vinte da “robusti scellerati” e perse da “deboli innocenti”? È questo ciò che desideriamo?
Io non credo. Penso che – se vogliamo sentenze giuste e rese da un giudice “terzo” – dobbiamo innanzitutto tutelare il giudice stesso (il quale, ricordiamo, “è” lo Stato) dagli attacchi delle parti economicamente forti o politicamente potenti. Penso che l’attuale forma di responsabilità civile indiretta per i casi di colpa grave del giudice non limiti la tutela dei cittadini, ma costituisca, al contrario, un presidio di legalità ed una garanzia di eguaglianza.

Non dimentichiamo, infine, che “essere” giudice è una delle funzioni tipiche del cittadino stesso, attraverso la partecipazione in qualità di giudice popolare alle Corti di Assise, gli organi con la competenza penale più importante, quella che conferisce il potere di togliere la libertà per tutta la vita ad una persona. Per poter valutare appieno le considerazioni che precedono, è sufficiente immaginare cosa accadrebbe se si esercitassero le funzioni di giudice popolare in una Corte di Assise chiamata a giudicare gli efferati delitti di una potente organizzazione criminale o (come recentemente accaduto) degli amministratori di un ricchissimo gruppo economico che ha causato la morte di innumerevoli lavoratori.

A prescindere dall’esito di una causa del genere, per comprendere le profonde implicazioni che deriverebbero dalla riforma della responsabilità civile in corso di approvazione, è bene che rispondiamo prima a questa domanda: crediamo davvero che si troverebbe ancora un solo cittadino disposto a fare il giudice popolare se si realizzasse uno scenario per il quale il condannato, o anche solo l’imputato, di un processo del genere potesse direttamente fare causa civile a ciascun giudice popolare chiedendo risarcimenti milionari per ipotetiche “interpretazioni sbagliate”? Pensiamo davvero che uno di questi ipotetici giudici popolari potrebbe decidere con serenità, sapendo che esiste la possibilità, anche solo astratta, di una causa del genere a suo carico?

Prima di valutare se la riforma in via di approvazione potrà veramente migliorare la giustizia, forse è bene fornire a questa domanda una risposta. Possibilmente secondo verità. Anche se, in fondo, “quid est veritas?”

Aldo Morgigni
Magistato presso la Corte d’Appello di Roma

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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