La gestione della coppia

Non sono le capacità culturali delle parti a rendere possibile la mediazione, ma quelle del mediatore. Questi deve “leggere” le risorse reali di ciascuna parte e far leva sul senso di responsabilità di queste per attivarle. Ogni persona, ogni situazione ha risorse specifiche che vanno individuate di volta in volta

L’entrata in vigore della L. n. 54 dell’8.2.06 costituisce certamente un evento di grande rilevanza nell’evoluzione della cultura giuridica in tema di separazione e divorzio e di affidamento di figli naturali poiché pone l’accento su princìpi che si ispirano fondamentalmente all’interesse del minore. Per la verità il principio dell’interesse del minore è sempre stato di fondamentale rilevanza per chi è chiamato a stabilire il nuovo assetto familiare a seguito della separazione dei genitori. Tuttavia esso appariva un contenitore nel quale di volta in volta venivano introdotti concetti psicologici e pedagogici individuati nei casi concreti e elaborati e valutati dalle parti, dagli avvocati e dai giudici secondo la sensibilità di ciascuno, spesso tratti da norme di livello internazionale, con uno sforzo continuo ed attento. Spesso l’interesse del minore veniva individuato in situazioni mutevoli se non addirittura contrastanti. La legge citata ha invece il pregio indiscusso di formulare anche per il nostro ordinamento interno il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori nonostante la separazione e con le famiglie allargate di entrambi i genitori. La Corte di Cassazione ha poi integrato la nuova normativa precisando, con la sentenza n. 8362/07, che tutto ciò che la L. n. 54 prevede per i figli legittimi debba valere anche per i figli nati fuori del matrimonio, cioè per i figli naturali e che delle separazioni dei genitori di figli naturali (cioè appunto quelli non coniugati) debba occuparsi il Tribunale per i Minorenni così delegando ai giudici minorili, oltre che le statuizioni in tema di affidamento, tematiche nuove quali la determinazione dell’assegno di mantenimento e dell’assegnazione dell’abitazione familiare, ed ancora le ammonizioni al genitore inadempiente, il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori ed in favore del minore, la condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa (v.art. 709 ter CPC). In passato al giudice minorile ricorrevano anche genitori coniugati per allargare il campo del conflitto dalle questioni strettamente inerenti la separazione al campo dell’esercizio della potestà. La nuova disciplina, che stabilisce, invece, una competenza del giudice ordinario nel regolamentare l’esercizio della potestà, dovrebbe ridurre sensibilmente tali prassi foriere solo di esasperazioni del conflitto. Tuttavia, a mio avviso, le nuove norme non vanno al di là di una affermazione di sacrosanti princìpi.

La conflittualità della coppia genitoriale va “gestita”, e non solo “contenuta” da provvedimenti autoritativi, per sostituire al progetto di origine della coppia, quello di formare una famiglia basata sull’unione (matrimoniale o di fatto) dei due attori un nuovo progetto che preveda che costoro vivano separatamente senza perdere nulla rispetto alla genitorialità e soprattutto senza creare nei figli minorenni vuoti di relazione o di affetti o di autorità. Qui potrebbe giocare un ruolo determinante la mediazione familiare. La previsione normativa di tale percorso appare, invece, marginale ed eventuale. Solo nel caso in cui il giudice ne ritenga l’opportunità, la coppia sarà avviata alla mediazione familiare (o meglio ad un tentativo di mediazione familiare) per raggiungere un accordo. è appena la seconda volta che il legislatore fa riferimento alla mediazione familiare (la prima è contenuta nella legge n. 154/01 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) ed è ancora indefinito ed incerto il ruolo che tale percorso può svolgere nell’ambito dei conflitti tra genitori. Ancora, purtroppo, alla cultura della decisione autorevole del giudice non si è sostituita la cultura dell’accordo. Le esperienze dei consultori che si occupano di mediazione, invece, confermano l’efficacia del percorso di mediazione e le autorità giudiziarie minorili da tempo fanno tesoro di tali esperienze forse in misura maggiore del giudice ordinario. La mediazione non si propone miracoli ma cerca di attivare le risorse (economiche, caratteriali, etiche, educative, di ascolto ecc. ecc.) esistenti per permettere alla coppia genitoriale di mantenere il ruolo rispetto al figlio, pur separandosi. Essa agisce nel mondo del possibile e non di quello che ci piacerebbe che fosse. Per questo è assolutamente errato ritenere che sia un percorso adatto alle persone di una certa cultura, come qualcuno ancora sostiene. Non sono le capacità culturali delle parti a rende possibile la mediazione, ma quelle del mediatore. Questi deve “leggere” le risorse reali di ciascuna parte e far leva sul senso di responsabilità di queste per attivarle. Ogni persona, ogni situazione ha risorse specifiche che vanno individuate di volta in volta. Perciò la mediazione dovrebbe divenire il cuore del procedimento di riassetto delle relazioni familiari dopo la separazione tra i genitori e la legge dovrebbe prevedere ed esaltare una buona e corretta informazione sullo scopo della mediazione e sul metodo di lavoro sia per gli avvocati, sia per i giudici. Occorre anche saper proporre la mediazione e concedere alle parti un tempo, anche breve, di riflessione. Il confrontarsi, fin dalle prime battute del procedimento giudiziario su aspetti pratici della separazione, permetterebbe alla coppia di mettere a fuoco difficoltà nell’esecuzione dei provvedimenti e di trovare, facendo leva sul senso di responsabilità della coppia stessa, gli aggiustamenti necessari, che saranno poi recepiti negli accordi della separazione. Anche i problemi di esecuzione dei provvedimenti potranno ridursi sia nel numero che nella devastante ricaduta sui figli. Del resto se lo scopo dell’affido condiviso è quello di superare la conflittualità facendo leva sulla responsabilità mi sembra che esso coincida perfettamente con lo scopo della mediazione familiare.

Maria Teresa Rotondaro
Magistrato Tribunale per i minori di Napoli

Massimiliano Fanni Canelles

Viceprimario al reparto di Accettazione ed Emergenza dell'Ospedale ¨Franz Tappeiner¨di Merano nella Südtiroler Sanitätsbetrieb – Azienda sanitaria dell'Alto Adige – da giugno 2019. Attualmente in prima linea nella gestione clinica e nell'organizzazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare responsabile del reparto di infettivi e semi – intensiva del Pronto Soccorso dell'ospedale di Merano. 

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