Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PREMESSO

• che il Ministero della Giustizia esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo delle politiche giudiziarie, nonché di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

• che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le funzioni di programmazione e attuazione degli interventi infrastrutturali di rilevo nazionale, nonché per la sicurezza della mobilità e dei trasporti;

• che il Dipartimento Giustizia Minorile, costituito da una articolazione amministrativa centrale e territoriale, provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale;

• che il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contempla un’organizzazione centrale ed una periferica. La prima si identifica nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dagli uffici marittimi periferici (Direzioni marittime, Compartimenti marittimi, Uffici circondariali marittimi, Uffici locali marittimi e Delegazioni di spiaggia);

• che le principali linee di attività del Corpo sono le seguenti:

– ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;

– sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

– protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, utilizzando le componenti terrestre, navale ed aerea per l’attività di vigilanza sulle aree marine protette e i Nuclei operativi per la difesa del mare per l’attività di polizia lungo i litorali;

– controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali: a tal fine il Comando generale è l’autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;

– amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

– polizia marittima, comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi;

– polizia giudiziaria nelle materie di competenza;

• che l’ampiezza e la varietà delle attività svolte pongono le Capitanerie come organo di riferimento per le attività marittime e ne fanno un vero e proprio “sportello unico” nei rapporti con l’utenza del mare. Il Corpo si configura come una struttura altamente specialistica, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-operativo, per l’espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale.

CONSIDERATO

• che la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche, nonché il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l’offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;

• che la Riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini;

• che la Riforma dell’Amministrazione Pubblica impone la costruzione di reti tecnico-operative per progettualità integrate con obiettivi comuni e condivisi realizzate da più soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere una qualità d’intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità;

• che il Dipartimento Giustizia Minorile e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto convengono sull’opportunità di avviare rapporti di collaborazione, sviluppando forme di raccordo sinergico tecnico-operativo finalizzato alla realizzazione di attività educative e di reinserimento sociale per giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e/o esclusi dai processi di socializzazione ordinaria;

• che le attività marittime possono considerarsi per i minori del circuito penale un sicuro strumento di ridefinizione di valori condivisi e di adesione ad un modello di relazione basato sul rispetto delle regole, dell’autodisciplina e dell’aggregazione;

• che le associazioni di categoria Confitarma, Fedarlinea e Federpesca rappresentano le associazioni di riferimento nel settore del trasporto marittimo e della pesca ed hanno mostrato la più ampia disponibilità ad attivare forme di partenariato pubblico-privato per la definizione e attuazione di progetti formativi finalizzati all’inserimento dei minori del circuito penale nel contesto del lavoro a bordo di unità da traffico e da pesca;

• che il Dipartimento Giustizia Minorile riconosce nelle attività collegate al mare funzioni sociali ed educative che possono garantire l’integrazione degli individui e delle comunità residenti sul territorio;

• che le Amministrazioni Provinciali hanno un ruolo rilevante rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed una forte connotazione nella programmazione e realizzazione del sistema complessivo di qualificazione dei cittadini per il loro efficace inserimento lavorativo;

RITENUTO

• che il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con la sua organizzazione centrale e periferica è interlocutore di assoluto rilievo, per promuovere occasioni di concreta attuazione dei modelli culturali e educativi e di reinserimento sociale e lavorativo;

• che tutto il personale del settore marittimo è da considerarsi modello educativo e comunque importante riferimento formativo tra i giovani;

• che l’esperienza maturata nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento Giustizia Minorile ed altri Enti di promozione nautica ha prodotto significativi risultati a livello territoriale, anche in termini di inserimento occupazionale di minori;

• che con il presente Protocollo si possono promuovere ed attivare percorsi di formazione tecnico-professionale nell’ambito della pesca e del trasporto marittimo, favorendo opportunità di reinserimento sociale e lavorativo dei minori del circuito penale coinvolti in dette attività;

• che la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), costituita nel 1901 e aderente a Confindustria dal 1988, associa, rappresenta e tutela le Società di navigazione private che operano in tutti i settori del trasporto marittimo di merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari del traffico, presso la Pubblica Amministrazione, il Governo e il Parlamento della Repubblica, e l’Unione Europea ed è parte contraente dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore marittimo.

• che l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (FEDARLINEA), costituita nel 1967 ed aderente a CONFCOMMERCIO dal giugno 2000, associa le Società del Gruppo Tirrenia e rappresenta le stesse nella stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dei trasporti marittimi e, più in generale, l’Armamento pubblico, presso gli organismi locali, nazionali ed internazionali;

• che la Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA), costituita nel 1968 e da allora aderente a CONFINDUSTRIA, associa, rappresenta e tutela gli armatori della pesca italiana e le imprese della filiera ittica presso la pubblica Amministrazione, il Parlamento e l’Unione europea ed è parte contraente dell’unico contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della Pesca marittima nonchè promotrice ed istitutrice dell’Osservatorio Nazionale della Pesca;

• che l’Unione province italiane (UPI) ha mostrato particolare sensibilità a collaborare nell’ambito delle attività previste nel presente protocollo;

• che l’Amministrazione provinciale di Genova e Palermo, sedi di rilevanti porti commerciali italiani, hanno aderito alla sperimentazione oggetto del presente protocollo per i soggetti in carico ai servizi minorili della giustizia, nei rispettivi contesti territoriali.

• che l’Amministrazione provinciale di Genova attraverso l’Assessorato competente riconosce l’importanza di promuovere interventi finalizzati a sostenere i bisogni delle categorie più svantaggiate; concorda nel ritenere che le attività marittime possano svolgere una funzione educativa e di reinserimento sociale per i minori a rischio di emarginazione; ribadisce, in un’ottica di continuità con la costituzione dell’Accademia Nazionale della Marina Mercantile, che l’Economia del mare può garantire scelte di vita professionale stabili e valorizzanti sia dal punto di vista umano sia da quello economico;

• che l’Amministrazione provinciale di Palermo attraverso l’Assessorato competente  riconosce l’importanza di promuovere interventi finalizzati a sostenere i bisogni delle categorie più svantaggiate; concorda nel ritenere che le attività marittime possano svolgere una funzione educativa e di reinserimento sociale per i minori a rischio di emarginazione;

• che l’attivazione e lo svolgimento di percorsi differenziati migliora la condizione dei minori sottoposti a procedimento penale, offrendo la possibilità di ampliare le abilità personali per un positivo reinserimento sociale e lavorativo.

LE PARTI CONVENGONO

• Il Dipartimento Giustizia Minorile si impegna ad individuare, elaborare e fornire quanto segue:

– rilevazione dei fabbisogni dell’utenza penale minorile in ordine all’attuazione di programmi e percorsi formativi specifici della materia del presente Protocollo;

– programmazione, valutazione, consulenza e supporto tecnico-operativo sia a livello centrale che periferico per la definizione di progettualità integrate e organizzazione degli interventi per i minori in carico ai Servizi minorili;

– supporto educativo tramite gli operatori ministeriali che in qualità di TUTOR seguiranno le attività poste in essere, nonché sosterranno i minori durante il percorso progettuale individualizzato;

– verifica monitoraggio e divulgazione dei risultati sia a livello locale che nazionale unitamente ai responsabili del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

– disponibilità ad utilizzare gli spazi dei Servizi minorili, ove necessario, in base alle finalità dei percorsi individuati;

• Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si impegna ad individuare, elaborare e fornire quanto segue:

– disponibilità di uffici periferici marittimi che collaborino localmente con i Servizi minorili della Giustizia nella promozione e realizzazione di progetti integrati centrati sulle attività marittime in favore dell’utenza penale minorile in base ai percorsi che verranno individuati;

– collaborazione sia a livello centrale che periferico con la Giustizia Minorile alla definizione programmatoria degli obiettivi e delle progettualità integrate nonché alle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati a livello territoriale;

– supporto tecnico educativo tramite ufficiali e sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, che in qualità di TUTOR sosterranno il percorso dei minori sottoposti a provvedimenti penali per un positivo rientro nella comunità di appartenenza;

• Il Dipartimento Giustizia Minorile e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto individuano come prima fase sperimentale, sei Regioni pilota  – Liguria, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo – con l’eventuale successiva estensione delle attività in altre regioni del territorio nazionale;

• Confitarma si impegna a fornire, tramite loro associati, n. 3 posti nave ripartiti fra Regione Liguria e Regione Sicilia;

• Fedarlinea si impegna a fornire n. 3 posti nave ripartiti fra Regione Liguria e Regione Sicilia;

• Federpesca si impegna a fornire, tramite loro associati, circa n. 60 unità lavorative;

• che l’Assessorato Istruzione, Politiche scolastiche, Politiche relative all’obbligo formativo  e Orientamento lavorativo della Provincia di Genova nel perseguire un’attiva politica di tutela dei minori appartenenti a categorie svantaggiate, ha espresso piena disponibilità a concorrere ad un concreto reinserimento sociale dei minori dell’area penale attraverso il finanziamento dei corsi di basic training, necessari per imbarcare sulle navi degli associati Confitarma, Fedarlinea e Federpesca;

• che l’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Palermo nel perseguire un’attiva politica di tutela dei minori appartenenti a categorie svantaggiate,  ha espresso piena disponibilità a concorrere ad un concreto reinserimento sociale dei minori dell’area penale attraverso il finanziamento dei corsi di basic training, necessari per imbarcare sulle navi degli associati Confitarma, Fedarlinea e Federpesca;

• Le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile delle Regioni sopra indicate e le Direzioni marittime di Genova, Ancona, Bari, Reggio Calabria, Pescara e Palermo, dovranno prevedere specifici accordi operativi nei quali delineare le progettualità con riferimento alle attività socio-lavorative dove inserire i minori dell’area penale. Tali accordi dovranno attenersi ai requisiti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare e per l’imbarco su navi da traffico e da pesca, previsti dal codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione e dalle leggi speciali connesse;

• Resta a carico dei Servizi della Giustizia Minorile tutto quanto attiene l’accompagnamento dei minori interessati dalla sperimentazione presso i luoghi deputati alle attività socio-lavorative, nonché il relativo onere assicurativo, ove necessario, e le eventuali spese di iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Al fine di perseguire quanto convenuto nel presente atto, il Dipartimento Giustizia Minorile ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto costituiranno un apposito Comitato a livello centrale, composto dai rispettivi rappresentanti delle parti che sottoscrivono l’accordo.

Forma parte integrante del presente atto l’Allegato denominato A), in cui verranno apposte le firme dei legali rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e delle Associazioni di categoria del settore del trasporto marittimo e della pesca aderenti al presente Protocollo d’Intesa.

Il presente protocollo d’intesa ha efficacia tre anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato con l’accordo delle Parti.

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(rappresentato dal Ministro Prof. Ing. Pietro Lunardi)

 Il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorie
(rappresentato dal Sottosegretario di Stato delegato on. Jole Santelli)

Roma, 15 marzo 2006

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