Bimbi che crescono in fretta e responsabilità adulta

Giulio Camber

Il ddl sulle “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” si ispira al principio della tutela del diritto del minore alle relazioni affettive, anziché al mero diritto dei genitori o parenti al “possesso” del bambino

L’evoluzione psicologica dei bambini nella società attuale è diversa rispetto al passato. Già ad un anno riescono ad interagire attivamente con l’ambiente circostante e a sei anni sono in grado di esprimere molto chiaramente il loro pensiero.  Il compito quindi delle istituzioni  deve essere sì quello di proteggerli come già in passato si è cominciato a fare, ma anche cominciare oggi a rispettare i loro diritti e doveri pari a tutti i cittadini adulti nel rispetto della loro capacità di interazione con la società. Nel corso di questa Legislatura sono state numerose le proposte di legge all’esame delle Camere, a testimonianza della sensibilità generata da  temi così delicati e necessarie al progresso della società e della nostra cultura. Necessarie perché a fronte di una più veloce evoluzione psicologica del bambino stanno nascendo nuove problematiche sociali che ne possono minare proprio l’integrità psicologica. L’aumento delle separazioni coniugali, i conflitti genitoriali e la fusione culturale delle etnie mondiali spinte dall’immigrazione e dalle adozioni internazionali devono allarmare le istituzioni in modo che esse possano muoversi secondo i dettami della dichiarazione dei diritti dell’uomo e soprattutto dell’infanzia fatte proprie con la carta costituzionale.

Il disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (A.S. 3537) si ispira al principio della tutela del diritto del minore alle relazioni affettive, anziché sul mero diritto dei genitori o parenti al “possesso” del bambino. Questo prevede modifiche al Codice civile con l’obbiettivo di dare maggiore tutela agli interessi del minore quando viene a trovarsi in una situazione di disagio familiare. In particolare vengono sanciti il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Si prevede inoltre che il giudice possa disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare i provvedimenti di separazione ed affido per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Un altro interssante ed innovativo disegno di legge all’esame del Senato è quello recante il “diritto di visita dei nonni” (A.S. 2435). Questo disegno di legge vuole  colmare una lacuna finora non presa in considerazione dal legislatore che, pur avendo provveduto a regolare i rapporti fra coniugi e fra genitori e figli, non ha mai compiutamente disciplinato, nell’ambito del diritto di famiglia, le relazioni tra nipoti e nonni. Nei casi in cui i genitori siano separati o divorziati va evidenziato che il ruolo dei nonni può rivestire una valenza fondamentale, al fine di tutelare la serenità e il benessere psichico del minore.  Nelle ipotesi di violazione del diritto dei minori alle relazioni affettive con gli ascendenti, viene attribuito al giudice il potere di disciplinare in concreto le modalità di esercizio di tale diritto, configurando tuttavia un vero e proprio obbligo – e non quindi una mera facoltà – per lo stesso di sentire previamente anche il minore ultradecenne.

Per quanto riguarda il tema delicato dei minorenni extracomunitari il nostro Governo ha risposto alle istanze di un numero sempre crescente di famiglie e persone che manifestano la propria disponibilità all’accoglienza, attraverso la presentazione di un disegno di legge  (A.S. 3373). Il sistema delle adozioni internazionali è regolamentato dalla legge 476/1998, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja, la quale obbliga gli Stati contraenti alla definizione di misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali. Per assolvere a questo impegno, il legislatore ha delineato una procedura che prevede l’interazione di più soggetti istituzionali altamente specializzati. Si tratta di un sistema che garantisce un controllo pubblico sull’intera procedura, dalla fase iniziale della verifica della idoneità degli aspiranti genitori adottivi – svolta dai tribunali per i minorenni – a quella, egualmente delicata, della ricerca all’estero dei bambini adottabili e dello svolgimento in loco delle necessarie pratiche – svolta con l’intermediazione obbligatoria di enti autorizzati e controllati da una apposita Commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – fino allo stadio ultimo dell’ingresso del minore in Italia e della sua sistemazione definitiva in seno alla nuova famiglia preoccupandosi di prevenire, come sancisce la Convenzione, qualsiasi fenomeno di sottrazione, vendita e tratta.

Il disegno di legge del Governo muove quindi dall’esigenza di garantire che il processo di crescita del bambino si svolga in una cornice di regole etiche e di trasparenza non solo nell’interesse del minore ma anche delle famiglie in modo da salvaguardare i diritti dei bambini ma soprattutto il livello di responsabilità assunto da noi adulti.

Senatore Giulio Camber
Membro della 11ª Commissione permanente (previdenza sociale e lavoro)

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