Una legge più vicina alla gente?

La riforma Castelli della giurisdizione in materia minorile e, più in generale, in materia di tutela dei minori e della famiglia, prevede l’unificazione delle competenze e della giurisdizione stessa, corsi di formazione per magistrati e una regolamentazione diversa dei rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali

 Il fenomeno della devianza minorile è mutato profondamente negli ultimi anni, tanto quantitativamente che qualitativamente. I recenti episodi di cruenta criminalità ad opera di soggetti minorenni, ed il notevole allarme sociale che ne consegue, obbliga ad un urgente ripensamento dell’assetto ordinamentale della giustizia minorile. Le statistiche riferiscono, purtroppo, che gli episodi di criminalità minorile aumentano sempre di più e non si deve dimenticare che i minori sono, soprattutto, dei figli e che, quando la violenza scoppia all’interno di un nucleo famigliare, diventa elemento e forza disgregatrice della società.

Cenni storici sulla giustizia minorile in Italia

Per valutare le recenti proposte governative tese a riformare la giustizia minorile occorre, in premessa, svolgere alcune considerazioni storiografiche.
Il codice penale Rocco, del 1930, sostanzialmente vigente nel suo impianto dottrinale, non prevede speciali fattispecie di reato per i minorenni; quindi, per essi valgono le fattispecie del diritto penale comune. Detto codice – non alieno rispetto al fermento antropologico di allora – introduce, però, una serie di norme specifiche per i minorenni: prevede la presunzione assoluta di non imputabilità fino a 14 anni (art. 97 c.p.), mentre prima il limite era di anni 10; per i minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni la capacità di intendere e di volere, che sottende alla imputabilità, deve essere accertata di volta in volta (art. 98 c.p.).

Matura, poi, una sensibilità, prima culturale (Freud: l’universo infantile in ognuno di noi) e poi, politica (dottrina sociale della Chiesa: rispetto e dignità della persona), attraverso la quale si giunge a ritenere che la valutazione del comportamento dei giovani autori di reato non puo’ essere quella riservata agli adulti. In Italia, già nel 1934, con Regio decreto, vengono istituiti e regolamentati i Tribunali per i minorenni; un intervento istituzionale adeguato ai tempi e, correttamente, finalizzato a controllare i fenomeni di criminalità minorile, laddove iniziano ad emergere in termini di devianza: per i minori “bisognevoli di correzione morale” era stabilita la misura rieducativa del riformatorio per i “corrigendi”. I Tribunali per i minorenni a cui, inizialmente, erano attribuite solo funzioni penali, assumono, nel corso dei decenni, anche competenze civili ed amministrative (problematiche conflittuali del minore con i genitori; disadattamento del minore ed applicazione di misure “rieducative”). L’assetto territoriale, peraltro, è rimasto invariato: i Tribunali per i minorenni rimangono costituiti presso le sedi delle Corti d’Appello, prima del Regno e, a tutt’oggi, della Repubblica.

Strutture e funzioni del Tribunale per i minorenni

Ancora, prima di passare alla disamina della riforma proposta dal Guardasigilli Castelli, va ricordato che, nell’attuale sistema, il Tribunale dei minorenni è composto da due membri togati e da due onorari: i primi sono magistrati, mentre i secondi (necessariamente un uomo e una donna) sono scelti tra i benemeriti in biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia e sociologia.
Con il loro apporto il Tribunale per i minorenni aggiunge competenze extra-giuridiche, ritenute importanti per operare in situazioni complesse che coinvolgono soggetti deboli e bisognosi di tutela.
In merito delle attuali funzioni del Tribunale dei minorenni è opportuno fare una panoramica alla normativa di riferimento: Costituzione della Repubblica Italiana; L. 151/1975, riforma del diritto di famiglia; L. 898/1970, divorzio; L. 184/1983 e 149/2001, affidamento famigliare ed adozione; oltre a due importanti Convenzioni internazionali, quella sul diritto del fanciullo (ONU 1989), poi tradotta nella Legge 176/1991 e quella dell’Aja del 1993 sull’adozione internazionale dei minori.
Gli artt. 330, 333, 334 e 335 del codice civile, inoltre, indicano specificamente gli interventi che può attivare il giudice nell’ipotesi di non corretto esercizio della potestà da parte dei genitori (decadenza della potestà, allontanamento del minore dall’abitazione famigliare, rimozione del genitore dall’amministrazione dei beni del figlio).

Trattasi di un quadro legislativo obiettivamente frammentato e per cui le competenze risultano distribuite tra diversi organi giudiziari: il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni ed il Giudice Tutelare; con effetti spesso deleteri, soprattutto, nella sfera degli affidamenti dei minori a famiglie diverse da quelle di origine.
I servizi sociali, infine, dovrebbero intervenire “in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (D.P.R. 616/1977).
Il sistema, comunque, in pratica offre situazioni di grande incertezza, sia per l’esatta individuazione dell’organo competente per la singola controversia e, sia per le stridenti disuguaglianze processuali.
Così per l’affidamento di un figlio di genitori sposati è competente a decidere il Tribunale ordinario mentre, nel caso di figlio di genitori non sposati, la competenza spetta al Tribunale per i minorenni; innanzi al tribunale la causa procede secondo il rito ordinario, invece, avanti al Tribunale per i minorenni (nonché avanti al Giudice Tutelare) è previsto, generalmente, il procedimento semplificato, cosiddetto camerale.

Contesto sanzionatorio dei minori

Quanto al sistema delle pene, il codice penale vigente prevede per i minori l’abbattimento della pena di un terzo, l’istituto della “liberazione condizionale” (art. 176 c.p. – se c’è ravvedimento il minore può trascorrere il resto della pena in regime di libertà vigilata) ed il “perdono giudiziale” (art. 169 c.p. – lo Stato rinuncia alla condanna, o al rinvio a giudizio, anche se c’è la responsabilità del minore); un ulteriore istituto, relativamente recente, che consente al minore di evitare la sanzione afflittiva si denomina “messa in prova”.
Tali disposizioni, si intersecano con il principio denominato “rieducativo” (perché nel minore il processo educativo non è ancora completo, ma in evoluzione come la sua personalità) e con il concetto della “minima offensività” (protezione dei diritti del minore ed educazione dello stesso, da intendersi come prevenzione e difesa sociale).
Constatiamo, dunque, che il sistema penale minorile improntato alla rieducazione si configura come interesse-dovere dello Stato; a cui è subordinata la pretesa punitiva, attesa anche la nota sentenza n. 49 del 1973 della Corte Costituzionale.
A corollario va ricordato il D.P.R. 448 del 1988, che dettando la disciplina del processo penale minorile, afferma esplicitamente che detto processo penale “non deve interrompere i processi educativi in atto”; predispone, pertanto, interventi atti a non intralciare lo svolgersi del processo educativo-evolutivo-relazionale (per esempio, sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, perdono giudiziale), in quanto una sua interruzione può destabilizzare una personalità in via di strutturazione.
Concludendo, si può affermare che nel processo penale minorile, allo stato, si va ben oltre la funzione rieducativa della pena prevista dal 3° comma dell’art. 27 della Costituzione; in quanto lo scopo principale di tale processo è costituito dalla protezione dei diritti del minore, dal fornire sollecitazioni per lo sviluppo della sua personalità ed affinché percepisca la società organizzata: in una parola, lo scopo preminente è l’educazione del minore in termini di prevenzione e prodromica ad una maggiore difesa sociale.

Progetto di riforma del Tribunale per i minorenni

Ad iniziativa del Guardasigilli Castelli sono stati avviati due progetti, successivamente riuniti, di riforma nel sistema della giustizia minorile.
Quanto esposto sin qua facilita la comprensione dei contenuti della riforma in parola e, anzi, a tal fine, pare utile continuare l’esposizione estrapolando dall’intervento della relatrice del provvedimento di riforma della giustizia minorile alla Camera dei Deputati, il 13.10.2003, On. Carolina Lussana.
Ossia, l’obiettivo del progetto è quello di riformare l’attuale sistema della giurisdizione in materia minorile e, più in generale, in materia di tutela dei minori e della famiglia   << attraverso l’istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, con competenze omnicomprensive nelle suddette materie e con la conseguente soppressione del Tribunale per i minorenni. Inoltre, esso ha l’obiettivo di razionalizzare le procedure in materia di separazione e divorzio, sia tramite modifiche volte ad una più rapida definizione dei procedimenti, sia attraverso l’omologazione dei riti in materia di separazione e divorzio >>.

In primo luogo, la riforma si propone l’unificazione delle competenze e della giurisdizione: << l’art. 1 del provvedimento in esame, infatti, dispone l’istituzione delle sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di Appello alle quali sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, tutte le controversie di competenza dei Tribunali per i minorenni, soppressi dal comma 3 dell’art. 1, in materia civile, penale ed amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del Giudice Tutelate e del Tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone. Questo è il vero cuore della riforma: unificare tutte le competenze in materia di minori, attribuendo ad un’unica istituzione giudiziaria specializzata le competenze relative ad una materia così delicata…l’esigenza era quella di una forte razionalizzazione degli interventi giurisdizionali e la definizione di un nuovo ruolo del giudice della famiglia che, partendo dai principi costituzionali, tenesse conto della necessità di interventi complessivi e non più parcellizzati. Da qui l’idea di attribuire ad un unico organo giudiziario la cognizione su tutte le tematiche riguardanti la famiglia e i minori, visto che mantenere competenze giudiziarie per i minori separate da quelle per la famiglia significa, inevitabilmente, indebolire e ritardare le forme di possibile tutela con gravi costi sociali >>.

L’intento ultimo appare, cioè, quello di attuare completamente il principio per il quale, in ambito di minori, la giurisdizione penale e quella civile non devono essere separate   << essendo indispensabile, nella celebrazione del processo, una valutazione prioritaria dell’evoluzione della persona, rispetto alla quale assumono grandissima rilevanza le tematiche famigliari. Spesso, infatti, le stesse problematiche famigliari all’esame del Giudice civile presentano aspetti che sono oggetto di intervento da parte del Magistrato penale: si pensi a tutte le ipotesi di abusi e maltrattamenti in famiglia, o di inosservanza degli obblighi di assistenza famigliare. Si tratta di materie di processi che vengono attualmente celebrati da un Giudice penale privo di ogni collegamento con il procedimento civile parallelo, oppure pendente, con la conseguenza che la giurisdizione penale nella specifica materia viene spesso esercitata senza una sufficiente conoscenza del retroterra psicologico ed ambientale in cui il delitto è maturato e, quindi, non ha alcuna possibilità di agire utilmente nel conflitto materiale >>.
Inoltre << il provvedimento reca un articolo che prevede espressamente, oltre all’iniziale formazione di base, la necessitò di attivare in percorso permanente di formazione, per cui è previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura debba organizzare corsi annuali di aggiornamento per i Magistrati che andranno a comporre le istituende sezioni specializzate presso le Corti di Appello ed i Tribunali >>.

Ancora, diffusamente: << un altro punto fondamentale del provvedimento riguarda la composizione della sezione e, quindi, il ridimensionamento del ruolo dei Giudici Onorari…la sezione si comporrà di magistrati specializzati nelle materie di competenza nonché di privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario. Ebbene, nella materia civile, la sezione specializzata deciderà in composizione monocratica, in alcuni casi specifici e nelle materie che attualmente sono di competenza del giudice tutelare, o collegiale con tre magistrati togati, a seconda delle materie devolute alla sua competenza. In materia penale, invece, la sezione giudica con tre magistrati di cui due togati ed uno onorario. È importante ribadire – questo è stato un punto di forte critica del disegno di legge governativo – che il provvedimento in esame salva le competenze dei giudici onorari e l’apporto che essi possono offrire al funzionamento della giustizia minorile sia nel settore civile, sia nel settore penale. Entrambi tali settori, infatti, sono caratterizzati da un’elevata complessità tale da rendere opportuno un apporto specifico di carattere non giuridico. Tuttavia – e questa è stata la scelta del Governo che si richiama ad un’espressa filosofia – non si può tacere l’uso improprio che nel corso degli anni è stato fatto della componente onoraria soprattutto per quanto riguarda la materia civile. Tale componente, prevista in origine come esclusiva componente collegiale, man mano si è vista attribuire sempre più competenze quali, ad esempio, l’importante ruolo dello svolgimento dell’attività istruttoria. Tali competenze avrebbero dovuto rimanere prerogative esclusive della magistratura togata e non è accettabile che si pretenda il mantenimento della collocazione delle discipline attuali della categoria in nome dell’indispensabilità di prestazioni che suoi membri non avrebbero mai dovuto svolgere e delle quali, invece, adesso sembrerebbe dipendere il funzionamento stesso dei Tribunali dei minori. Oltre a questo fatto va ricordato che le procedure di nomina e di conferma degli esperti non sono mai state regolamentate per legge, ma sono sempre state stabilite tramite circolare del Consiglio Superiore della Magistratura. Gli stessi giudici onorari vengono scelti secondo criteri particolaristici e restano in carica in base al gradimento che ricevono tra i magistrati.

Tutti questi aspetti hanno contribuito a rendere il giudice onorario un elemento di ambiguità rispetto alla funzione giurisdizionale che ha come principio fondamentale la terzietà e l’indipendenza del giudice. Sostenere, quindi, che la presenza dei giudici non togati sia la garanzia della specializzazione è frutto di un equivoco giacché la specializzazione deve essere dei giudici che l’avranno acquisita sul campo per l’attività svolta in questi anni. Quindi, per il settore civile, il giudice onorario rimane ma non partecipa alla camera di consiglio. Svolge quelle funzioni che anche adesso, propriamente, dovrebbero essergli riservate come delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni. Per il settore penale, invece, data la rilevanza della materia, visto che si dà anche particolare importanza al reinserimento del minore nella società, rimane in misura minoritaria.
Per concludere, la legge delega prevede anche una parte importante di diversa regolamentazione dei rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali. Tale ridefinizione dei compiti e della collocazione dei servizi esalta le peculiari mansioni istituzionali dei servizi stessi, ma tutela anche maggiormente il cittadino da talune disfunzioni che innegabilmente, non di rado, si verificano nell’ambito delle prestazioni attuali. Ad esempio, quando sulla base di una semplice segnalazione dei servizi, magari su istanza di parte, si finisce per assumere un valore probatorio ai fini dell’adozione di gravissimi provvedimenti da parte del Tribunale dei minorenni >>.

Conclusioni

Il punto saliente del progetto di riforma (approvato, con emendamenti, in Commissione Giustizia della camera, in sede referente in data 08.10.2003) che, effettivamente, sembra idoneo ad avvicinare la giustizia ai cittadini, riguarda la specializzazione, ovvero la creazione di un giudice fortemente specializzato e la razionalizzazione territoriale delle sedi.
Ciò è positivo, però, osserviamo che, per la visuale “sociale” che ci connota politicamente, l’intera materia minorile, sostanziale e processuale, meriterebbe una trattazione veramente organica ed omnicomprensiva: un “codice penale e procedurale minorile”.
Vale a dire un disegno normativo ambizioso che recuperi, in chiave attuale e moderna, la lungimirante idea del Guardasigilli Orlando del 1908 che aveva presentato, senza successo, un codice a tal proposito, di ben 205 articoli.
Affinché la legge non sia solo vicina alla gente, bensì possa assumere le caratteristiche di strumento realmente teso al sostegno delle esigenze nel quotidiano, senza le lacune tipiche di un sistema distante dai bisogni della società.

On. Alessandra Mussolini

Rispondi