la protezione dei soggetti deboli

l'amministratore di sostegno

inabilitazione ed interdizione

Udine 2 aprile Palazzo Belgrado

 

NO ABBANDONARMI, NON MORTIFICARMI  

di   PAOLO CENDON

 

1.  Poche altre discipline, fra quelle introdotte di recente in Italia, si presentano agli occhi del lettore con un volto promettente e, al tempo stesso, sofferto quanto  l’amministrazione di sostegno.

Così già a ripensare le tappe che separano, cronologicamente, la redazione del  primo progetto    rispetto alle ultime fasi dell’approvazione  parlamentare: un arco di più di quindici anni   fra  la data del famoso convegno triestino del 1986 e il voto conclusivo del Senato, pochi giorni prima del Natale  2003. Con un’altalena di successi contingenti (al Consiglio dei ministri, in qualcuna delle commissioni, in questa o quell’aula) e   puntuali  delusioni alla scadenza dei lavori; rimbalzando  fra una legislatura   all’altra,   ogni volta a ricominciare!   

Un testo messo a punto, come spesso  accade alle   normative sui  soggetti deboli, con  grandi aspettative e  fervente attenzione;   seguito   poi   nel   cammino romano,  passo dopo passo,   soprattutto dagli addetti ai lavori, oltre che da  rari   politici sensibili;  con   rischi  di insabbiamento   a ogni occasione, anche durante il  triennio 2001/2003 -   con  un’approvazione giunta infine all’unanimità,   in  termini  pressoché fortunosi, rocamboleschi.

Anche il debutto applicativo della  legge, se si guarda alle diverse  zone  del paese,   non  può dirsi  avvenuto all’insegna della scioltezza, del  massimo  di uniformità e di concordia: con due    ordini di riscontri   che -  nei commenti    dottrinari, presso gli operatori socio-sanitari, nelle cronache dei giudici  tutelari  -   mostrano frequentemente di   intrecciarsi.

Da un lato la presa d’atto delle tante mancanze di contorno, nell’apparato  circostante all’A.d.S.,  sotto il profilo gestionale/organizzativo: ritardi e contraddizioni  lungo il  territorio, vastità della  clientela ma esiguità numerica dei  giudici tutelari;  complessità del lavoro istruttorio e frequente inadeguatezza dei servizi sociosanitari, fabbisogno di  amministratori di sostegno al di fuori della famiglia e difficoltà di reperirli, volontariato generoso ma  spesso impreparato. E così via.

Dall’altro lato la sensazione, diffusa presso molti osservatori, di un   “fai-da-te” eccessivo a livello di conduzione giudiziale -    città per città,  talvolta stanza per stanza dello stesso corridoio. Qua propensione a deburocratizzare il più possibile, là  inclinazioni al  formalismo e alla pignoleria;   da un canto giudici decisi   a  investire ogni energia personale  sul nuovo fronte,  dall’altro magistrati fermi a una   denuncia circa   i “velleitarismi” della svolta,  pronti a passare ogni   “patata bollente” a qualcun altro.   Per un verso  interdizioni che continuano a pieno ritmo, per l’altro  amministrazioni di sostegno istituite   nel 100% dei casi, gravi o meno  gravi.

2. Nessun dubbio circa i   tratti disciplinari in cui l’essenza della riforma va  ravvisata: è il legislatore stesso ad  enunciarli apertamente,  del resto,  con una  proclamazione  “intrecciata”  entro la medesima disposizione -     quella in cui  vengono   definiti gli obiettivi generali del provvedimento, ossia nel testo dell’art.1. 

Il primo caposaldo (sancito con la formula “finalità di tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia”) è un tutt’uno con il no che si proclama dinanzi a ogni  situazione di  abbandono, per  i soggetti versanti  in difficoltà - portatori cioè di  un disagio tale  da insidiare, nella quotidianità,  il concreto esercizio  di  questo o quel diritto  civile.

Il secondo (ritrovabile nella frase “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”) è costituito dal  no che la legge pronuncia  rispetto a qualsiasi  proposta  o via d’uscita  giudiziale   tale da annunciarsi    – suscettibile   comunque di  essere vissuta   -   come oppressiva   e mortificatoria  per l’interessato. 

 

A questi due fuochi di partenza è riconducibile, capoverso per capoverso, il resto dell’intera normativa.

 

Circa poi il coordinamento fra l’un momento e l’altro, in ordine  alle opzioni da preferire   sul terreno ermeneutico,  i binari  per l’interprete si lasciano cogliere  facilmente:

(a) se è pur vero che taluni fra gli esiti   di cui alla novella  si presentano, in the book, riportabili più marcatamente al raggio d’azione del primo canone; mentre altre misure sembrano  rientrare  soprattutto nell’ambito precettivo del secondo: la verità è che le direttrici  di cui all’art. 1  appaiono  largamente compatibili fra di loro, tendendo anzi ad influenzarsi in maniera vicendevole (ciò che è “abbandonico” diventa alla lunga “avvilente” per la persona, e viceversa); e, nei passaggi migliori  della legge, che sono anche  la larga maggioranza, ciascuna  lascia  ben  trasparire  il proprio timbro d’origine;

(b) agli effetti applicativi   ambedue i “no” di cui all’art. 1 dovranno  atteggiarsi,  in via congiuntiva,  quali “filtri  generali di ammissibilità”;  ciascuna indicazione dotata (per così dire)   di un suo  autonomo potere di veto: nel senso della sicura contrarietà alla vis ac voluntas  legislativa per ogni conclusione teorico/pratica che si presentasse come   fedele,  in apparenza, ad   uno dei due imperativi -   e che si prospettasse tale però,  nella sostanza,  da calpestare   inopinatamente   le indicazioni  o lo spirito dell’altro.

 

3. Quanto al primo principio, possiamo dire allora di trovarci (come il dato letterale appena ricordato attesta) di fronte    a un intervento a largo spettro, fortemente secolarizzato  nei suoi passaggi -    e ciò  anzitutto dal punto di vista soggettivo:  con riguardo al target di persone cui  il nuovo presidio  risulta cioè, formalmente,  destinato.   

Il diritto privato non può limitarsi, ecco la traccia da cui il legislatore muove, a prendere in considerazione   e salvaguardare la  sola “clientela pesante” -   gli individui schiacciati, senza tregua e per sempre,  lungo le soglie estreme della disgrazia o dell’inettitudine:    creature  impossibilitate a fare alcunché nella loro vita o  destinate, ben  che vada, a  combinare periodicamente disastri  (a  se stessi, ai familiari,  a chi sta loro accanto). Non esistono sulla terra soltanto situazioni  del genere.

 Sotto il profilo della destrezza mentale, per cominciare. Il mondo non è fatto (si legge  negli scritti degli stessi civilisti, sempre più spesso,  partire dagli anni 70, soprattutto  dopo la l. 180/1978; e sarà  anche il punto di partenza del primo progetto di riforma sull’A.d.S.) unicamente di soggetti  sani al 100%, oppure malati “di testa”  al 100%.  Innumerevoli sono gli esseri  umani  che   sul piano dell’intendere o  del volere si collocano,   piuttosto,  a metà  strada,   che  stanno psichicamente “così così”: bene una settimana e male   quella dopo, lucidi  per un verso  e distratti  per l’altro;  qua vitali, smaniosi e là  invece  torpidi o  rassegnati -  assenti e presenti al tempo stesso.

Né il discorso è diverso per le residue categorie  che, secondo la nomenclatura tradizionale, rientrano nell’area della  c.d. devianza: alcolisti, anziani della quarta età, morenti, visionari, down,  handicappati, parkinsoniani,  oppure barboni,  sofferenti del morbo di Alzheimer, maniaci del sesso, oligofrenici, vittime di un ictus,  giocatori, o ancora pazienti in SVP, tossicodipendenti, coatti e anancastici, eremiti, seguaci di una setta, e così via.  Basta guardarsi intorno,   sfogliare le statistiche di settore. V’è, anche all’interno di  fasce del genere, chi ha  perduto le forze al 100%, non ha più il lume degli occhi,  conclude poco o nulla di buono;  e ci sono  invece le persone  (la grande maggioranza)  che  non appaiono toccate   dalla sorte fino a quel punto -   e a cui  necessita però  occasionalmente qualche ausilio.     

C’è chi funziona  su alcuni versanti (poniamo)  e non su altri. Reagisce bene di qua e male di là -    è troppo ingenuo,  ha scarsa  memoria, si lascia spesso imbrogliare, sbaglia due  conti su tre; sembra  cavarsela da solo,  a prima vista,   ma in   realtà  perde regolarmente fatture e bollette, sottovaluta i pericoli, trascura i suoi bisogni, manca d’iniziativa o di feedback: non vuole ammettere le proprie goffaggini,  incespica, vive di ricordi, tradisce   segreti mancamenti  che lo isolano ogni tanto dal resto del mondo.

Non gli servirà un appoggio 24 ore al giorno,  dal diritto privato;  ma ha pur sempre necessità di essere supportato, contingentemente, tanto quanto  richiede il suo benessere.

4. E’ per  rovesciare  il vecchio sistema che il progetto sull’amministrazione di sostegno, tra la metà degli anni ’80  e i primi anni ’90,    verrà  formalmente    messo in campo:   il no alla dismissione sistematica rispetto ai soggetti “deboli” - l’assunzione al riguardo di impegni di copertura/puntello   (sulla falsariga già collaudata  nella  legge 180) -  diventa, anche per il legislatore italiano,   l’oggetto  di un’esplicita linea di interventi.   

(i)  Colmare anzitutto  il “grande vuoto” di salvaguardia, sul terreno  civilistico: mai   più in futuro zone di nessuno  fra il piano delle istanze gestionali, grandi e piccole, quali  si affacciano  nella vita di una persona  - che non sta né bene né male  del tutto -    e quello delle possibilità formali di esaudimento.

 Vi sarà uno strumento atto a plasmarsi  d’ora in poi,  tecnicamente,   sui deficit  funzionali  di quel destinatario (il “vestito su misura”);   per far sì che, da qualcuno titolato per farlo,  i vuoti di reazione o di prontezza  - quelli e nessun altro - possano essere colmati  tempestivamente, a livello patrimoniale  come non patrimoniale. 

(ii)  Al bando poi le mezze finzioni di capacità negoziale: a fronteggiare le scadenze in agenda sarà un vicario di nuovo tipo,  ammesso al compimento di determinati atti o contratti -  magari  uno soltanto -   sulla base di  un provvedimento specifico del g.t.

Basta  per sempre uffici da prestare  imbarazzatamente  - per i notai o per i pubblici ufficiali - in contesti   di clienti sospesi a mezz’aria, fra lucidità tendenziale e ricorrenti turbe psichiche,  senza vie d’uscita  appropriate; sullo sfondo di operazioni giuridiche urgenti,  nella cerchia di parenti   magari voraci o indigenti.  Con sottoscrizioni e rogiti tanto essenziali ai fini pratici,  quanto  formalmente arrischiati, impresentabili.

(iii)  Tramontato anche l’azzardo delle gestioni   - un po’ forzate, inevitabili -   di affari altrui (art. 2029 c.c.);   svolte con premura magari,  spesso  maldestramente   però,  nel difetto di istruzioni coerenti, articolate. A sostenere chi è in affanno,  perduto nel suo romitaggio,   provvederà  ormai  un  rappresentante vero e proprio (o un curatore);   senza più spazio per   “filosofie  originali”,   oppure   libere improvvisazioni o esperimenti,   su ciò che è meglio per  agli altri a questo mondo. 

Chi  si veda investito del  potere, dal  magistrato,  dovrà   seguire i binari che traccia quest’ultimo, secondo cadenze ben precise, al di là di ogni discontinuità o facoltatività -     quando  occorra,  con obblighi  prefissati  di inventario e rendiconto.

(iiii)  La  famiglia ancora: finite per sempre le cambiali in   bianco,  da parte dell’ordinamento,    nulla più di scontato nelle nomine.  E’ probabile sia da cercare lì, in prima battuta,  il  soggetto  cui rimettere  gli incarichi  del caso;  toccherà chi a di dovere  stabilirlo, comunque,  a null’altro guardando  se non alla convenienza  dell’interessato.

 Se è   un parente il  prescelto del g.t.,   le attività  di cui al   decreto  non  si scosteranno, verosimilmente, da quanto   sarebbe stato comunque  intrapreso  ex art. 2029 c.c., in maniera spontanea; non è detto però -  potrebbe  anche andare diversamente, soprattutto con riguardo alle decisioni di maggior peso (specie quelle  contrarie all’interesse dei congiunti). E differenti saranno, in ogni caso, le regole  da osservare  circa i controlli, i tempi della contabilità, le sanzioni  dinanzi a irregolarità o negligenze. 

(iiiii) Non più margini di rinvio o accantonamento,  infine,   per la pubblica amministrazione;     nessuna scusante  per le amnesie di tipo politico/istituzionale (così frequenti   nel campo del bisogno dei cittadini). Piena  consapevolezza,  presso il   legislatore del 2004,   che  numerosi  sono al mondo i “cani perduti senza collare” -  che i p.m. possono non saperne nulla,  che  spesso manca un nucleo domestico alle spalle;  che una società evasiva o poco solidale non merita di sopravvivere più di tanto.

L’assunzione dichiarata presso la comunità, allora,  di impegni di supporto assiduo, permanente: assistenti sociali chiamati a bussare alle porte di casa (insistentemente quando occorra),  con una segnalazione dei casi  che  imporrebbero un approdo all’A.d.S.; nuove distribuzioni di lavoro all’interno dei tribunali, cancellerie e ruoli  potenziati di tanto. Sinergie da ritoccare  nei bilanci degli enti territoriali, raccordi inediti entro i capitoli della l. 328. 

Complicità fra il livello dell’assistenza socio-sanitaria e il  momento del vicariato civilistico: il    tratto individual/negoziale   destinato a  intrecciarsi sempre più sovente,   entro i piani regionali, con quello amministrativo – l’uno concepito come   prolungamento dell’altro, utente per utente. Una “presa in carico” collettiva, rigorosamente intesa.

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