Dicembre 2007
La cultura dell'affido
Massimiliano Fanni Canelles
Negli ultimi 30 anni l'istituto dell'affido, che è uno dei principali strumenti
di tutela giuridica del minore, ha subito molte elaborazioni legislative che
hanno portato necessarie sfaccettature ma anche molta confusione. Recentemente
la modifica dell'articolo 155 con la legge n°54 nel 2006 ha cambiato le regole
dell'affido dei figli in caso di separazione coniugale sottolineando il
principio di bigenitorialità. Entrambi i genitori, indipendentemente dalla
lontananza fisica, dall'età del bambino o dalla permanenza di un conflitto
mantengono la potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o
disgiunto. Mentre la normativa sul divorzio del 1970 prevedeva in primis
l'affido esclusivo e l'affido congiunto solo in caso di cooperazione fra i
genitori, l'affido condiviso attuale disgiunto è applicabile e utile soprattutto
in caso di conflitto. Un conflitto che pregiudica l'applicabilità del condiviso
solamente se i genitori singolarmente si comportano in modo contrario
all'interesse del minore e che può essere "!trattato" da una nuova figura
professionale che recenti proposte legislative stanno per definire con più
chiarezza: il mediatore familiare. Tutt'altra cosa è l'affido familiare, che
soprattutto dopo la progressiva chiusura degli istituti di accoglienza sta
diventando di emergente attualità. L'affidamento familiare è disposto dalla
legge 184/83 e dalle modifiche previste nella legge 149/01 e dal DPR 616/77.
L'obiettivo è quello di permettere ad un bambino di vivere in un ambiente
familiare qualora i suoi genitori a causa di momentanee difficoltà (educative
e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riescano a prendersi cura dei
propri figli. Non ha nulla a che vedere con l'adozione perché la finalità è di
mantenere i rapporti e di rientrare poi nella famiglia naturale. Numerose sono
però nle differenze applicative perché diversi sono i casi che coinvolgono
adolescenti rispetto a bambini della prima infanzia, sempre diverso è
l'approccio con la famiglia naturale, diverso è il procedimento giudiziario a
seconda se ci sia consensualità o meno, diversi sono i tempi di esecuzione del
provvedimento e diversi sono anche i progetti per far fronte alle necessità
rispetto alla disponibilità di famiglie affidatarie: residenziale (quindi
stabile) oppure diurno o part-time, professionale o volontario. Ed è proprio
questa estrema variabilità che rende necessaria un'adeguata preparazione delle
famiglie, un monitoraggio e un sostegno continuo e competente degli operatori
territoriali, ma anche l'attenzione della magistratura minorile al modificarsi
dei bisogni dei bambini. Infine sono recentissime le polemiche al Ministro Bindi
per la recente disposizione sulla c.d. accoglienza internazionale, contenuta nel
ddl in materia "sociale" collegato alla finanziaria. L'obiettivo era quello di
elaborare un progetto per creare occasioni di sostegno e assistenza ai minori in
difficoltà in ogni parte del mondo, ma bisogna tenere conto delle molteplici
difficoltà dell'affido familiare internazionale rispetto a quello nazionale. è
necessario distinguere il bambino straniero affidato ad una famiglia della sua
stessa nazionalità (omoculturale) dal bambino straniero affidato a una famiglia
italiana. Bisogna rispettare le normative e gli accordi internazionali
bilaterali. Devono essere prese in considerazione le differenze a seconda della
vicinanza geografica, delle carenze umanitarie, di studio, di lavoro o di
salute. Nel corso del XX secolo la società ha cercato di produrre gli strumenti
per riconoscere e proteggere i diritti dei bambini. Ora dobbiamo capire quanto
la nostra cultura sia pronta a metterli in pratica.